Art. 12
In vigore dal 11 nov 1923
Ogni aeromobile, privato, per poter navigare, deve essere munito dei documenti di bordo prescritti dal regolamento.
I libri di bordo saranno conservati per due anni dopo l'ultima inscrizione o trascrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-12