Art. 1

In vigore dal 11 nov 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360; Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62; Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 63; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro per l'interno e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri della guerra, della marina, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, delle colonie e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . Lo Stato esercita sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali. Agli effetti di tale sovranità, per territorio dello Stato devesi intendere il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-1

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Art. 1 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo