Art. 9
In vigore dal 1 lug 1923
I Prefetti e i Sottoprefetti devono vigilare, promuovendo, ove occorra, i necessari provvedimenti dell'autorità tutoria, perché, non più tardi del mese di marzo di ciascun anno, i comuni dei rispettivi circondari spediscano il prezzo di abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e devono all'uopo riferire con rapporto riassuntivo direttamente all'ufficio della Raccolta entro il successivo mese di aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-9