Art. 8

In vigore dal 1 lug 1923
Le scorte degli atti, sia in fogli sciolti che in volumi, già esistenti e quelle che si verranno formando per l'avvenire, sono affidate all'ufficio della Raccolta, che dovrà fornire al Provveditorato, a seconda della richiesta, il numero dei volumi e di atti occorrenti per l'attuazione di quanto dispone l' del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-8

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