Art. 7

In vigore dal 1 lug 1923
In esecuzione di quanto prescrive l'ultima parte dell' del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, la vendita delle leggi e dei decreti è assunta direttamento dal Provveditorato generale dello Stato per tutto il Regno. Gli abbonamenti obbligatori alla Raccolta restano affidati all'ufficio della raccolta stessa, che ne verserà il ricavato, dandone comunicazione volta per volta al Provveditorato generale dello Stato, con l'indicazione della quietanza di versamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-7

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