Art. 2
In vigore dal 1 lug 1923
Il direttore provvede alla corrispondenza dell'ufficio, alla vigilanza sulla stampa, sulla distribuzione e sulla gestione delle leggi e dei decreti del Regno, alla disciplina del personale e all'andamento in genere, di tutto il servizio.
Il contabile cassiere supplisce il direttore in caso di assenza e risponde verso il Provveditorato generale dello Stato di tutta la gestione del materiale e dei proventi inerenti al servizio degli abbonamenti obbligatori.
Gli applicati sono addetti al magazzino e disimpegnano, inoltre, le mansioni d'ordine che vengono loro affidate dal direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-2