Art. 6
In vigore dal 1 lug 1923
La vendita al pubblico delle leggi e dei decreti, sia in fogli sciolti che in volumi, è fatta ai prezzi che sono stabiliti di anno in anno dal Ministero della giustizia, d'accordo col Ministero delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-6