Art. 10

In vigore dal 1 lug 1923
Per la gestione dei proventi di cui al precedente articolo e delle scorte in fogli sciolti ed in volumi, il contabile cassiere deve prestare congrua cauzione, da approvarsi dal Ministero della giustizia. Egli inoltre ha l'obbligo: 1° Di rendere annualmente alla Corte dei conti due separati conti giudiziali, uno per i proventi, l'altro per il materiale; 2° Di presentare, in fine di esercizio, il prescritto conto finanziario patrimoniale. I detti conti dovranno prima essere trasmessi al Provveditorato per essere muniti del visto di approvazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-10

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