Art. 14

In vigore dal 1 lug 1923
La distribuzione agli uffici ed alle autorità è fatta in base ad elenchi approvati dal Ministero della giustizia e degli affari di culto. In caso di smarrimento, di guasto totale o parziale di pacchi o plichi, il Provveditorato, a richiesta del Ministero stesso, disporrà una nuova spedizione. Il Provveditorato deve pure, a richiesta del Ministero della giustizia e degli affari di culto, eseguire spedizioni straordinarie con precedenza su quelle ordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-14

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