Art. 17
In vigore dal 1 lug 1923
Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-17