Art. 12

In vigore dal 1 lug 1923
Nei tre giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione degli atti nella Gazzetta Ufficiale, la tipografia è obbligata a consegnare le bozze di stampa, impaginate, delle leggi e dei decreti inseriti nella Raccolta ufficiale e da stamparsi in fogli sciolti. La tiratura non può essere eseguita se non dopo l'autorizzazione data dal Ministero della giustizia, il quale dà l'approvazione con l'apposizione del «Visto si stampi». La stampa deve essere compiuta entro dieci giorni dalla data del «Visto si stampi», salvo che il Ministero della giustizia non abbia altrimenti disposto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-12

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