Art. 13

In vigore dal 1 lug 1923
La distribuzione e la spedizione in franchigia postale delle leggi e dei decreti in fogli sciolti ed in volumi sono fatte a cura del Provveditorato. I fogli e volumi sopravanzati nella spedizione, vengono immediatamente assunti in consegna ed in deposito dal contabile cassiere per la scorta, previa verifica della quantità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-13

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