Art. 11
In vigore dal 1 lug 1923
Il Provveditorato curerà che la tipografia sia in grado di soddisfare sollecitamente e bene a tutte le esigenze per la stampa e la distribuzione delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale e di altri atti del Governo.
Per lavori d'indole riservata, il Provveditorato disporrà che siano osservate dalla tipografia particolari cautele.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-11