Art. 11

In vigore dal 1 lug 1923
Il Provveditorato curerà che la tipografia sia in grado di soddisfare sollecitamente e bene a tutte le esigenze per la stampa e la distribuzione delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale e di altri atti del Governo. Per lavori d'indole riservata, il Provveditorato disporrà che siano osservate dalla tipografia particolari cautele.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-11

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Art. 11 Modificazione del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, contenente norme per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno, in edizione ufficiale. — Testo vigente | Portale Normativo