Art. 15
In vigore dal 1 lug 1923
La distribuzione dei volumi completi deve essere compiuta nel termine di «30 giorni» dalla data di apposizione del «Visto si stampi», di cui all'.
Entro lo stesso termine di 30 giorni deve essere pure compiuta la spedizione dei volumi ai Comuni.
Con apposito avviso, che viene inserito nella Gazzetta Ufficiale, è data notizia dell'eseguita distribuzione per gli eventuali reclami, i quali dovranno essere presentati entro un mese dall'inserzione dell'avviso stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-15