Art. 5

In vigore dal 1 lug 1923
La stampa e la ristampa delle leggi e decreti, sia in fogli sciolti che in volumi, compresi gli indici annuali e decennali e la distribuzione degli atti stessi, sono fatti dal Provveditorato generale dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo