Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 lug 1923
La stampa e la ristampa delle leggi e decreti, sia in fogli sciolti che in volumi, compresi gli indici annuali e decennali e la distribuzione degli atti stessi, sono fatti dal Provveditorato generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-5