Art. 1
In vigore dal 1 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, col quale furono fissate le norme per la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e decreti del Regno, in edizione ufficiale;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce presso il Ministero delle finanze un Provveditorato generale dello Stato;
Visti gli del R. decreto 7 giugno 1923, numero 1252, concernente il passaggio della Gazzetta Ufficiale dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, in relazione a quelle dei Regi decreti sopra ricordati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'ufficio di gestione e vendita degli atti di governo è trasformato in ufficio della «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti». Questo si compone: di un direttore, col grado corrispondente a quello di capo sezione amministrativo; di un contabile cassiere, col grado corrispondente a quello di primo ragioniere; di due applicati e di un usciere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-1