Art. 1

In vigore dal 1 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Visto il regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, col quale furono fissate le norme per la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e decreti del Regno, in edizione ufficiale; Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce presso il Ministero delle finanze un Provveditorato generale dello Stato; Visti gli del R. decreto 7 giugno 1923, numero 1252, concernente il passaggio della Gazzetta Ufficiale dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto; Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, in relazione a quelle dei Regi decreti sopra ricordati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'ufficio di gestione e vendita degli atti di governo è trasformato in ufficio della «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti». Questo si compone: di un direttore, col grado corrispondente a quello di capo sezione amministrativo; di un contabile cassiere, col grado corrispondente a quello di primo ragioniere; di due applicati e di un usciere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-1

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