Art. 4
In vigore dal 1 lug 1923
Gli attuali funzionari dell'amministrazione delle carceri, che prestano servizio nell'ufficio di gestione e vendita degli atti di Governo, compresi gli agenti di custodia e l'inserviente, potranno con disposizione ministeriale, ove ne facciano domanda, rimanere a prestar servizio nell'ufficio della Raccolta, continuando a far parte dell'amministrazione carceraria, alla quale appartengono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-4