Statuto

Art. 10

In vigore dal 26 giu 1923
La Commissione amministratrice potrà concedere, sino al 31 dicembre 1924, sussidi ai militari di truppa e sot'ufficiali, senza distinzione, già appartenenti al cessato corpo della Regia guardia che non abbiano ottenuta alcuna delle sistemazioni di cui al precedente e risultino in condizioni bisognose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo