Statuto
Art. 10
10 / 21In vigore dal 26 giu 1923
La Commissione amministratrice potrà concedere, sino al 31 dicembre 1924, sussidi ai militari di truppa e sot'ufficiali, senza distinzione, già appartenenti al cessato corpo della Regia guardia che non abbiano ottenuta alcuna delle sistemazioni di cui al precedente e risultino in condizioni bisognose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-10