Regolamento

Art. 4

In vigore dal 26 giu 1923
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di tre membri almeno della Commissione. Delle deliberazioni è tenuto verbale in apposito registro. Contro le deliberazioni della Commissione non è ammesso reclamo; quelle attinenti all'Amministrazione dell'Ente possono però essere revocate o modificate dal Ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-4

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