Regolamento

Art. 3

In vigore dal 26 giu 1923
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-3

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Art. 3 Che trasforma la Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato corpo della R. guardia per la P. S. in «Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato». — Testo vigente | Portale Normativo