Statuto

Art. 11

In vigore dal 26 giu 1923
La concessione di sussidi avrà inizio non appena approvato il presente statuto e la Commissione potrà prendere in esame anche le domande presentate da ex appartenenti alla Regia guardia posteriormente al 1° gennaio 1923. Roma, 17 maggio 1923. Il Ministro Mussolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-11

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