Statuto
Art. 11
In vigore dal 26 giu 1923
La concessione di sussidi avrà inizio non appena approvato il presente statuto e la Commissione potrà prendere in esame anche le domande presentate da ex appartenenti alla Regia guardia posteriormente al 1° gennaio 1923.
Roma, 17 maggio 1923.
Il Ministro
Mussolini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-11