Statuto

Art. 8

In vigore dal 26 giu 1923
È a disposizione permanente della Commissione un fondo di L. 5000 depositato in una Cassa postale di risparmi corrente presso un Istituto di credito, sul quale fondo potranno esser fatti prelevamenti a firma del presidente e del segretario contabile della Commissione. Le somme prelevate sul fondo predetto saranno integrate con le prime rendite. Tale fondo è destinato alla concessione di sussidi in casi imprevisti o di assoluta urgenza che non consentano la convocazione della Commissione amministratrice, la quale sarà, nella sua prima adunanza, chiamata a ratificare le avvenute concessioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-8

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Art. 8 Che trasforma la Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato corpo della R. guardia per la P. S. in «Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato». — Testo vigente | Portale Normativo