Statuto
Art. 6
In vigore dal 26 giu 1923
Le assegnazioni dei sussidi o delle altre sovvenzioni sono stabilite, con deliberazione inappellabile, dalla Commissione amministratrice la quale decide in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione.
Il presidente della Commissione ha la rappresentanza legale dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-6