Statuto
Art. 2
In vigore dal 26 giu 1923
Possono altresì fruire dei benefici della Fondazione gli ex militari di truppa e sottufficiali del cessato Corpo della R. guardia per la P. S. che non abbiano beneficiato del trattamento di cui agli articoli 15, 16, 17 o 19 del R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1680, e che provenivano dal disciolto Corpo delle guardie di città.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-2