Statuto

Art. 2

In vigore dal 26 giu 1923
Possono altresì fruire dei benefici della Fondazione gli ex militari di truppa e sottufficiali del cessato Corpo della R. guardia per la P. S. che non abbiano beneficiato del trattamento di cui agli articoli 15, 16, 17 o 19 del R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1680, e che provenivano dal disciolto Corpo delle guardie di città.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo