Statuto
Art. 4
In vigore dal 26 giu 1923
Il capitale dell'Ente è inalienabile, e deve essere investito in titoli nominativi dello Stato intestati alla «Fondazione dei Carabinieri Reali del ruolo specializzato», e depositati presso la Cassa del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-4