Statuto
Art. 9
In vigore dal 26 giu 1923
Nell'ultimo mese di ciascun esercizio la Commissione amministratrice delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e nel primo mese di ogni esercizio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Alle spese e tasse per la costituzione ed amministrazione dell'Ente si provvede con le rendite del medesimo.
Disposizioni transitorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-9