Regolamento
Art. 2
In vigore dal 26 giu 1923
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.
Quelle ordinarie hanno luogo cinque giorni prima del termine di ogni mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-2