Regolamento
Art. 6
In vigore dal 26 giu 1923
Le domande di sussidio o sovvenzioni di altro genere debbono essere inoltrate dagli interessati per via gerarchica, annotate, per quanto si riferisce alle condizioni ed ai meriti del richiedente, dal funzionario alla cui dipendenza si trova, ed inoltre dal prefetto che esprime il proprio avviso al riguardo.
La erogazione dei sussidi viene, normalmente, effettuata mensilmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-6