Regolamento
Art. 10
In vigore dal 26 giu 1923
I bilanci di Amministrazione sono predisposti dal segretario contabile. Quello consuntivo sarà, dopo l'approvazione della Commissione, reso di pubblica ragione sul Bollettino del Ministero dell'interno, unitamente all'elenco degli oblatori benemeriti della Fondazione per elargizioni superiori alle lire cinquanta.
Roma, 17 maggio 1923.
Il Ministro
Mussolini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-10