Art. 4
In vigore dal 26 giu 1923
Sono approvati lo statuto organico della fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato costituito di numero undici articoli, ed il relativo regolamento costituito di dieci articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, in data odierna, dal Ministro dell'interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-rd-4