Art. 2

In vigore dal 26 giu 1923
La fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno ed i militari di truppa o sottufficiali ammessi ai benefici della fondazione stessa non partecipano ai benefici della Fondazione dell'arma (ruolo generale) eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale n. 71 del 12 gennaio 1919.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-rd-2

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