Art. 3

In vigore dal 26 giu 1923
Le ritenute che saranno operate sugli assegni dei militari e sottufficiali puniti del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, sono devolute a beneficio della fondazione a favore del personale del ruolo predetto, in tendendosi abrogata o modificata ogni disposizione contraria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-rd-3

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