Art. 1

In vigore dal 26 giu 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 20 dicembre 1921, n. 2128, col quale venne costituita in Ente morale la Cassa di soccorso a favore dei militari di truppa e sottufficiali della R. guardia per la P. S.; Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, col quale si provvede alla unificazione dei corpi di polizia, allo scioglimento del corpo della R. guardia per la P. S. ed alla istituzione del ruolo specializzato dei carabinieri Reali; Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re; Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 21 giugno 1896, n. 218, 18 luglio 1904, n. 390 e i relativi regolamenti; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Sentito il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: La Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato corpo della R. guardia per la P. S. è trasformata in «Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato» e le relative attività sono devolute a beneficio dei militari di truppa e dei sottufficiali del ruolo stesso, giusta lo statuto della fondazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-rd-1

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