Statuto

Art. 7

In vigore dal 26 giu 1923
La rendita del capitale della Fondazione è destinata per 4/5 alla devoluzione dei sussidi, sovvenzioni o spese di altro genere e per 1/5 ad incremento del capitale stesso. Le somme inerogate alla chiusura di ogni esercizio passano pure in aumento del capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-7

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