Titolo I›Capo I
Art. 16
In vigore dal 17 giu 1923
Con l'ufficio di professore o di preside negli Istituti medi governativi è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-16