Titolo ICapo I

Art. 12

In vigore dal 8 set 1944
A capo di ogni Istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori. I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne. I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al II ruolo i presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare; tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo. È consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento. I presidi possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti nel ruolo d'insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 6 ottobre 1927, n. 2068 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In parziale deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di procedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla nomina a presidi di scuole complementari di quelle insegnanti, con un quadriennio di servizio, come ordinario, che gia' in possesso dei titoli richiesti per tale nomina in base alla legge 18 dicembre 1910, n. 867, abbiano avuto incarichi direttivi nelle Regie scuole complementari femminili all'estero anteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e li abbiano conservati dopo e li conservino attualmente".
  • Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che cessa di aver vigore il divieto di cui al secondo comma del presente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-12

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Art. 12 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo