Titolo I›Capo I
Art. 11
In vigore dal 17 giu 1923
I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di Istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.
Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non può impartire altri insegnamenti nè presso il proprio Istituto nè presso altri Istituti di istruzione media pubblici o privati.
È vietato di impartire lezioni private per più di un'ora il giorno e agli alunni del proprio Istituto.
Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-11