Titolo ICapo I

Art. 6

In vigore dal 17 giu 1923
II vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario. Il professore straordinario e promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova. Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima. Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da Istituto di primo ad Istituto di secondo grado, o da un Istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso Istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo Istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova. Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-6

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