Titolo ICapo I

Art. 1

In vigore dal 17 giu 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1604; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato o decretiamo: Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado. Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-1

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Art. 1 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo