Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 17 giu 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1604;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato o decretiamo:
Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.
Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-1