Titolo I›Capo I
Art. 5
In vigore dal 17 giu 1923
Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.
Per decreto Reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di discipline.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-5