Titolo ICapo I

Art. 9

In vigore dal 4 ago 1925
Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa. Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due annienti quinquennali. Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno. La qualifica di merito distinto non può attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di Istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianità.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 29 luglio 1925, n. 1286, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 9 del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, richiamata dall'art. 94, capoverso, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante lo scrutinio di merito dei professori ordinari dei Regi istituti medi d'istruzione, e' da intendere nel senso che la qualifica di merito distinto non puo' essere attribuita a piu' di un professore per ogni dieci o frazione di dieci professori, che si trovino nelle prescritte condizioni di anzianita'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-9

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