Titolo I›Capo I
Art. 13
In vigore dal 17 giu 1923
Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4.
Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d'autorità, verrà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-13