Titolo ICapo I

Art. 17

In vigore dal 17 giu 1923
I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio. Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avrà riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parità di condizioni, all'anzianità di ruolo. Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avrà riguardo al merito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-17

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Art. 17 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo