Titolo ICapo I

Art. 21

In vigore dal 12 nov 1974
Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO D.L. 4 SETTEMBRE 1925, N. 1604, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, nel modificare l'art. 14, comma 1 del Regio D.L. 4 settembre 1925, n. 1604, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-21

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Art. 21 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo