Titolo ICapo I

Art. 23

In vigore dal 17 giu 1923
Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura, per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-23

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Art. 23 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo