Titolo I›Capo I
Art. 28
In vigore dal 17 giu 1923
Nessuna classe può avere più di 35 alunni.
Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo è determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di Istituti, con decreto del Ministro dell'istruzione, d' accordo con quello delle finanze.
La ripartizione delle cattedre tra i vari Istituti è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-28