Titolo ICapo I

Art. 33

In vigore dal 17 giu 1923
Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un'indennità di missione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il Ministero delle finanze, avuto riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non può essere rinnovata per più di un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-33

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Art. 33 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo