Capo II

Art. 34

In vigore dal 17 giu 1923
L'istruzione complementare fa seguito a quella che s'impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-34

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Art. 34 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo